A cura di: Maria Bruna Chito
Le finalità pubblicistiche insite nell’amministrazione straordinaria, volta a garantire l’interesse pubblico alla conservazione del patrimonio produttivo – in funzione della prosecuzione, riattivazione o riconversione dell’attività imprenditoriale – e alla tutela occupazionale, giustificano la sua mancata indicazione fra le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici.
Tanto premesso, la questione che si pone è: a quali condizioni un’impresa in amministrazione straordinaria debba (o possa) essere ammessa alla competizione affinché da una parte non vengano frustrate le finalità della procedura concorsuale, ma, dall’altra, sia tutelato l’interesse pubblico al corretto e puntuale adempimento del contratto e sia scongiurato il rischio che l’appalto sia aggiudicato a soggetti inaffidabili sotto il profilo economico e finanziario.
Le contrapposte istanze di tutela, portatrici entrambe di (differenti) profili di interesse pubblico, induce a propendere per una risposta flessibile che parta dalla consapevole necessità non solo del coordinamento in astratto fra la disciplina dei contratti pubblici e quella dell’amministrazione straordinaria, ma anche della verifica in concreto caso per caso.
Le mie “Brevi considerazioni in tema di amministrazione straordinaria e contratti pubblici” a commento della sentenza del TAR Lazio, Sez. II, 6 aprile 2022, n. 4005, sono pubblicate sul fascicolo n. 3/2022 della Rivista Trimestrale degli Appalti.