(Nuovo) codice dei contratti pubblici e crisi d’impresa

A cura di: Maria Bruna Chito

L’art. 224, comma 5, d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, recante il (nuovo) codice dei contratti pubblici ha modificato l’art. 95, comma 5, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, sopprimendo la frase «purché non rivesta la qualità di mandataria».

Dal 1° luglio 2023 pertanto – con le cautele previste dalla legge – l’impresa in concordato potrà concorrere alle procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici, permanere nelle gare già in corso e stipulare i relativi contratti qualora la domanda di concordato sia depositata dopo l’aggiudicazione della gara, anche ricoprendo il ruolo di mandataria di un raggruppamento temporaneo. 

La svolta “storica” si è resa possibile grazie al cambio di rotta registrato nella «filosofia di fondo del diritto concorsuale» ma anche grazie ad una rimeditazione complessiva e globale, da parte del legislatore, dell’istituto del raggruppamento temporaneo di imprese, rimeditazione che trova il suo “antefatto” nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, del 28 aprile 2022, n. 642 (causa C-642/20).

Per un approfondimento del tema, segnalo il mio commento pubblicato sul n. 1/2023 della Rivista Trimestrale degli Appalti dal titolo: «Dai requisiti di ordine speciale alla “nuova configurazione” dell’istituto del raggruppamento temporaneo di imprese: lo spunto offerto da Corte di giustizia UE, Sez. IV, 28 aprile 2022 in causa C-642/20».