Cass. 11904 del 3 maggio 2024: il Supremo Collegio si esprime per la prima volta in tema di appalto integrato

A cura di: Maria Bruna Chito

Con la sentenza n. 11904 del 3 maggio 2024 la Cassazione si è espressa per la prima volta sul tema spinoso dell’appalto integrato, in relazione ad un caso curato dal nostro Studio, condividendo le tesi da noi perorate fin dal primo grado di giudizio.
Finalmente è stata fatta chiarezza sul riparto delle responsabilità fra committente, tenuto alla corretta predisposizione della progettazione definitiva, e appaltatore cui compete la responsabilità della sola progettazione esecutiva. E tanto anche sotto la pregressa disciplina risalente alla legge n. 109 del 1994.
In sintesi la Corte di cassazione ha affermato, in via generale, che:
1.     gli studi e le indagini preliminari (tra i quali vanno certamente inclusi quelli di tipo archeologico, ove l’area interessata dall’esecuzione dei lavori rivesta un siffatto interesse) rientrano nella fase della progettazione definitiva, demandata in ogni caso all’ente committente, e devono raggiungere un livello di definizione tale da consentire, oltre alla compiuta individuazione dei lavori da realizzare, l’elaborazione dei calcoli strutturali e lo sviluppo del computo metrico estimativo, anch’essi spettanti al committente: i relativi risultati devono essere riportati in apposite relazioni, allegate al progetto definitivo, e devono indicare le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva;
2.     la progettazione esecutiva, demandata all’appaltatore, deve invece condurre alla dettagliata individuazione dei lavori da realizzare e del relativo costo, a un livello di precisione tale da consentire la predisposizione di un progetto immediatamente cantierabile, cioè non bisognoso di ulteriori specificazioni, in quanto contenente una puntuale e dettagliata descrizione dell’opera, con l’indicazione dei prezzi dei materiali e delle lavorazioni necessari per la sua realizzazione;
3.     quand’anche il contratto preveda a carico dell’appaltatore l’esecuzione di interventi da effettuarsi prima della redazione del progetto esecutivo (scavi archeologici, campagne di monitoraggio ambientale, sondaggi e saggi stratigrafici), la relativa clausola andrà intesa in coerenza con la struttura dell’appalto integrato, nel senso dell’imposizione a carico dell’appaltatore dell’obbligo di procedere esclusivamente alle ulteriori indagini ritenute necessarie per l’ingegnerizzazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti il sovvertimento della quantità e qualità delle opere previste dal contratto.